costituzione di Srl da parte di un comune per la gestione di attività socio assistenziali


 

Not. Lorenzo Turturici

lturturici@notariato.it

12.07.2002


Un Comune vorrebbe costituire una Srl a socio unico avente per oggetto attività socio assistenziali.

 

1)      Stante la responsabilità illimitata prevista dall'art. 2497, c. 2, c.c., può l'Amministrazione Comunale correre tale rischio?

 

2)      L’Amministratore Unico deve (o può essere il Sindaco) o sarebbe opportuno nominare una persona non socio?

 

3)      Stante la distinzione delle competenze degli organi politici da quelli amministrativi introdotta a partire dalla legge Bassanini in poi ed ultimamente trasfusa nel T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali il costituente deve essere il Sindaco o il Dirigente  ( o dove non esista quest'ultimo il Responsabile del Servizio competente )?

 

4)      Anche in questo caso occorre la Determinazione del Responsabile del Procedimento di Spesa?




 

Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

12.07.2002


Sulla Rivista del Notariato n. 2/2000 a pag. 269 puoi trovare una bella analisi della problematica costituita dalle societa' a partecipazione
comunale (lo stesso articolo e' riportato in BDN: cerca "società comunale" come frase e trovi quell'unico documento).


Attenzione solo al dato normativo oggi leggermente mutato rispetto alla legge Bassanini bis (art. 51, L. 127/1997), sul quale l'articolo citato fondava alcune argomentazioni.


La risposta alla tua prima domanda, ricavabile dallo studio citato, e' negativa, anche se è un no non "categorico" o, per dirla in altre parole, non "espressamente" desumibile da una qualche norma positiva, ma ricavabile da un principio generale del diritto amministrativo in tema di enti pubblici (quello della concreta ed effettiva copertura finanziaria delle spese e delle obbligazioni assunte, che puo' contrastare con la responsabilita' illimitata del socio unico: principio astratto e variamente inteso dalla giurisprudenza, penso a quella formatasi sotto l'art. 2362, c.c., in relazione alle Spa comunali con socio unico).


Per rispondere alla tua seconda domanda, bisognerebbe conoscere meglio il punto di vista dal quale ti si pone il problema (in termini puramente societari, o di incompatibilita' con altri eventuali incarichi pubblici di quel sindaco, o di conflitto di interessi, o di applicazione dell'art. 2458, c.c., alle Srl ecc. ecc.).


La risposta alla terza domanda, infine, oltre alle considerazioni che derivano per la soluzione del problema stesso dall'essere l'atto costitutivo di societa' un contratto (ricompreso nell'elenco dell'art. 107, T.U. 267/2000) o un atto negoziale unilaterale (ricompreso per analogia nell'art. 107, quindi con assimilazione per via interpretativa dell'atto negoziale unilaterale ai contratti ivi considerati), spesso deve tener conto di previsioni contenute nell'atto costitutivo le quali riservino all'ente pubblico la nomina (e la revoca) di uno o piu' amministratori o sindaci.

 

L'esercizio di tale facolta' configura un atto di "gestione" che l'art. 58 n. 8 T.U. 267/2000 riserva espressamente alla competenza del sindaco (c.d. spoil system), sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio (la norma parla di nomina in "enti, aziende ed istituzioni" ma per quanto ne so io essa e' intesa in senso onnicomprensivo, quindi applicabile anche per gli amministratori e sindaci nominati ex art. 2458).

In sostanza, ci puo' essere una certa preferenza per l'intervento in atto del sindaco (legittimato normalmente in base alla delibera consiliare che "approva" lo statuto dell'Ente), con tutte le problematiche che questo pone pero' alla luce della piu' stringente divisione tra i poteri "politici" del sindaco e quelli "di amministrazione" dei dirigenti: sul punto segnalo uno studio apparso sul n. 3/1997 della Rivista del Notariato a pag. 321, le cui conclusioni procedurali sono fatte proprie dal primo studio che ho citato.

 

Riassumendo direi, quindi:

a)      - delibera del consiglio con la quale l'ente locale opera la scelta di gestire il servizio a mezzo societa' di capitali ora ex art. 42, c. 2, lettera e), T.U. 267/2000;

b)      - ulteriore delibera consiliare, contestuale o successiva, per approvare lo schema di statuto e che si accompagni al conferimento della rappresentanza dell'ente per l'atto costitutivo: al dirigente (per chi vuole dormire sonni tranquilli); al sindaco (per chi sostenesse ancora una competenza concorrente del sindaco in materia contrattuale);

c)       -  determinazione a contrarre ex art. 192 267/2000.